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EUDR, entra il caffè solubile, ma non in tutte le miscele vending
di Redazione Fantavending
La Commissione europea ha ampliato il perimetro dell’EUDR, la normativa contro la deforestazione, inserendo anche il caffè solubile. Il Regolamento delegato adottato il 13 luglio aggiunge all’Allegato I il codice doganale 2101 11 00, relativo agli estratti, alle essenze e ai concentrati di caffè. Per i prodotti inseriti con questa modifica, l’applicazione è prevista dal 30 dicembre 2027, dopo il controllo del Parlamento europeo e del Consiglio.
La novità interessa direttamente anche il vending. Il caffè solubile utilizzato nei distributori automatici rientra infatti nella definizione europea. La confezione destinata alle macchine e il canale nel quale viene impiegato non modificano la classificazione del prodotto.
L’aspetto positivo per il settore è che la modifica non coinvolge automaticamente tutte le miscele contenenti caffè solubile. La Commissione ha inserito soltanto il codice 2101 11 00 e non l’intera categoria delle preparazioni alimentari a base di estratti o concentrati di caffè.
Prodotti presenti anche nel vending, come alcune preparazioni per il caffè al ginseng o per il cappuccino, possono quindi restare fuori dall’EUDR come prodotti finiti se vengono classificati con codici doganali differenti, tra i quali quelli appartenenti alla voce 2101 12. La semplice presenza di una percentuale di caffè solubile nella ricetta non è sufficiente per fare rientrare automaticamente l’intera miscela nella norma.
Per stabilire il trattamento del singolo prodotto sarà quindi necessario verificare il codice doganale attribuito dal produttore. Il caffè solubile utilizzato come ingrediente sarà comunque soggetto agli obblighi EUDR nel precedente passaggio della filiera, ma questo non significa che ogni miscela caricata nei contenitori dei distributori automatici diventi a sua volta un prodotto compreso nella normativa.
Immagine creata con intelligenza artificiale |